Art. 23.
(Violazioni in materia di etichettatura).

      1. La sanzione per le violazioni delle norme di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 comporta la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.